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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 281 del Codice di procedura civile

Articolo 281 del Codice di procedura civile

L’articolo 281 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rinnovazione di prove davanti al collegio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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