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Articolo 462 del Codice Civile

L’ art. 462 del Codice Civile è rubricato “ Capacità delle persone fisiche ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 462  del Codice Civile italiano:

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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