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17 Ottobre 2026
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Articolo 1225 del Codice Civile

L’ art. 1225 del Codice Civile è rubricato “Prevedibilità del danno“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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