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Articolo 916 del Codice Civile

L’ art. 916 del Codice Civile è rubricato “Rimozione degli ingombri”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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