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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 147 del Codice di procedura civile

Articolo 147 del Codice di procedura civile

L’articolo 147 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Tempo delle notificazioni”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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