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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 757 del Codice di procedura civile

Articolo 757 del Codice di procedura civile

L’articolo 757 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Conservazione di testamenti e di carte”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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