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Articolo 1504 del Codice Civile

L’ art. 1504 del Codice Civile è rubricato “Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile.

Se l’alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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