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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 795 del Codice di procedura civile

Articolo 795 del Codice di procedura civile

L’articolo 795 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Espropriazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.

La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.

Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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