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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 352 del Codice di procedura civile

Articolo 352 del Codice di procedura civile

L’articolo 352 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decisione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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