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Articolo 2708 del Codice Civile

L’ art. 2708 del Codice Civile è rubricato “Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benchè non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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