Differenza tra delitti e contravvenzioni
La diversificazione più semplice da indicare è quella a norma dell’articolo 17 del Codice Penale, il quale suddivide in base al tipo di sanzione, o meglio, pena principale inflitta, l’appartenenza ad una o all’altra categoria. Per i giuristi che si accingono all’ambito penale la domanda sul perché bisogna farsi tale diversificazione è più che lecita. La risposta è il diverso trattamento sanzionatorio, tant’è che per le contravvenzioni non è in alcun modo ammesso il tentativo (per i delitti invece si a norma dell‘articolo 56 codice penale rubricato appunto “delitto tentato“)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) l’ergastolo
2) la reclusione
3) la multaLe pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l’arresto
2) l’ammenda
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice
Interessante diversificazione è la configurabilità del dolo: per l’assoggettamento a sanzione per i delitti, pertanto non è sufficiente la colpa (se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge). Mentre per le contravvenzioni è sufficiente anche la colpa. E a tale distinzione di trattamento sanzionatorio possiamo richiamare l’articolo 42 al comma 2 del codice penale che afferma per i delitti:
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
Al quarto comma invece afferma:
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Il secondo criterio distintivo è il grado di gravità: i delitti sono più gravi rispetto alle contravvenzioni e questo si può desumere anche dalla categorizzazione indicate dallo stesso articolo 17 codice penale.
Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di distinguere i due tipi di fattispecie secondo altri criteri:
Secondo altra teoria, ad esempio si suddividono in base al tipo di fatto, mentre i delitti appartengono a fatti produttivi di danno, le contravvenzioni si limiterebbero a fatti produttivi di pericolo. Ma tale teoria non è del tutto apprezzabile per una distinzione del tutto perfetta, data dall’esistenza di varie eccezioni a questa regola.
Per cui poniamo di trovarci nella fattispecie di furto, contestualizzato nell’articolo 624 del Codice penale, che recita:”chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro” In questo caso teniamo in considerazione la sanzione quindi la multa e la reclusione</> in questo caso siamo in presenza chiaramente di un delitto, in quanto viene statuito nell’articolo 17 del codice penale che tali pene sono rincoducibili a delitti.
Per gli amici che si stanno addentrando nel mondo giuridico, per ricordare la differenza tra contravvenzioni e delitti basta ricordare che le contravvenzioni iniziano per “A” e sono due: ammenda e arresto, mentre le altre 3 sanzioni sono delitti. Metodo semplice e veloce per memorizzare.

