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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 534 del Codice di procedura civile

Articolo 534 del Codice di procedura civile

L’articolo 534 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Vendita all’incanto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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