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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 442 del Codice di procedura civile

Articolo 442 del Codice di procedura civile

L’articolo 442 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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