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Articolo 2171 del Codice Civile

L’ art. 2171 del Codice Civile è rubricato “Nozione“.

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante.

La stima del bestiame all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.

La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l’età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell’art. 2181.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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