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Articolo 599 del Codice Civile

L’ art. 599 del Codice Civile è rubricato “ Persone interposte ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 599 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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