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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1307 del Codice Civile

Articolo 1307 del Codice Civile

L’ art. 1307 del Codice Civile è rubricato “Inadempimento“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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