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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 363 del Codice Civile

Articolo 363 del Codice Civile

L’ art. 363 del Codice Civile è rubricato “ Formazione dell’inventario”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 363 del Codice Civile italiano:

L’inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede gli € 7,75.

L’inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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