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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 582 del Codice di procedura civile

Articolo 582 del Codice di procedura civile

L’articolo 582 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell’aggiudicatario” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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