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Articolo 1666 del Codice Civile

L’ art. 1666 del Codice Civile è rubricato “Verifica e pagamento di singole partite“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l’appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell’opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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