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Articolo 1312 del Codice Civile

L’ art. 1312 del Codice Civile è rubricato “Pagamento separato dei frutti o degli interessi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l’azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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