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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 475 del Codice di procedura civile

Articolo 475 del Codice di procedura civile

L’articolo 475 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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