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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1354 del Codice Civile

Articolo 1354 del Codice Civile

L’ art. 1354 del Codice Civile è rubricato “Condizioni illecite o impossibili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419.
 



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