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Articolo 1612 del Codice Civile

L’ art. 1612 del Codice Civile è rubricato “Recesso convenzionale del locatore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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