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Articolo 758 del Codice Civile

L’ art. 758 del Codice Civile è rubricato “ Garanzia tra coeredi ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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