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Articolo 861 del Codice Civile

L’ art. 861 del Codice Civile è rubricato “Opere di competenza dei privati”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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