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Articolo 1476 del Codice Civile

L’ art. 1476 del Codice Civile è rubricato “Spese della vendita“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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