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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 151 del Codice di procedura civile

Articolo 151 del Codice di procedura civile

L’articolo 151 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forme di notificazione ordinate dal giudice”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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