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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 281 sexies del Codice di procedura civile

Articolo 281 sexies del Codice di procedura civile

L’articolo 281 sexies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decisione a seguito di trattazione orale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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