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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 317 bis del Codice Civile

Articolo 317 bis del Codice Civile

L’articolo 317-bis del Codice Civile è rubricato “Rapporti con gli ascendenti”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 317-bis del Codice Civile italiano: 

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata
qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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