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Articolo 1711 del Codice Civile

L’ art. 1711 del Codice Civile è rubricato “Limiti del mandato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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