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17 Ottobre 2026
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Articolo 676 del Codice Civile

L’ art. 676 del Codice Civile è rubricato “ Effetti dell’accrescimento ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.





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