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16 Ottobre 2026
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Articolo 1604 del Codice Civile

L’ art. 1604 del Codice Civile è rubricato “Vendita della cosa locata con patto di riscatto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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