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Articolo 704 del Codice di procedura civile

L’articolo 704 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo.

La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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