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Articolo 1709 del Codice Civile

L’ art. 1709 del Codice Civile è rubricato “Presunzione di onerosità“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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