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Articolo 2710 del Codice Civile

L’ art. 2710 del Codice Civile è rubricato “Efficacia probatoria tra imprenditori“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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