AvvocatoDigitale.comBlogDiritto CivileCos’è la transazione? Guida completa al contratto di transazione (art. 1965 c.c.)
Cos’è la transazione? Guida completa al contratto di transazione (art. 1965 c.c.)
In questa guida scopriremo cos’è la transazione. La transazione fa parte degli Adr (Alternative Dispute Resolution), cioè quegli strumenti alternativi al processo, li abbiamo approfonditi in questo post.
Cos’è la transazione?
La transazione è un contratto con le quali le parti pongono fine ad una controversia in corso e per prevenire una controversia. La sua natura è stata controversa in dottrina, ma la giurisprudenza maggioritaritaria l’ha ritenuta un contratto ed è disciplinata dall’art. 1965 c.c.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
L’articolo in esame fornisce la definizione del contratto di transazione che ha ad oggetto reciproche concessioni delle parti al fine di dirimere una controversia già in corso oppure per prevenirne una futura. Il primo comma disciplina la cosiddetta “transazione semplice“, nella quale le parti pongono fine ad una lite; il secondo comme invece displina la “transazione complessa“, nella quale le parti oltre a porre fine ad una lite o a prevenirne una, ampliano il campo dell’accordo, facendo rientrare anche rapporti diversi.
Le parti
Il contratto di transazione può essere bilaterale oppure plurilaterale, le parti che possono concludere questo contratto sono indicate nell’art. successivo, il quale dispone che “per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite“.
Ne consegue che la transazione può avere ad oggetto esclusivamente diritti disponibili; qualora riguardi diritti indisponibili, essa è nulla ai sensi del secondo comma dell’art. 1966 c.c.
Ne consegue che la transazione può avere ad oggetto esclusivamente diritti disponibili; qualora riguardi diritti indisponibili, essa è nulla ai sensi del secondo comma dell’art. 1966 c.c.
Le parti devono inoltre essere capaci di agire; in caso contrario, il contratto è, in linea generale, annullabile. Pertanto, quando una parte è incapace di agire, la transazione deve essere conclusa dal suo rappresentante legale, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge (per il minore pertanto interverrà il genitore, per il beneficiando interverrà l’amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare ecc). Parte può essere anche una persona giuridica.
La lite
La nozione di lite indicata dall’articolo 1965 c.c. deve essere intesa in senso estensivo. Essa, pertanto, non è soltanto sinonimo di processo da instaurare dinanzi a un giudice, ma comprende anche la lite stragiudiziale, caratterizzata dalla contrapposizione di due interessi.
Come già evidenziato, la lite può essere anche solo potenziale. Infatti, l’art. 1965 c.c. dispone espressamente che “le parti… prevengono una lite che può sorgere tra loro”, riconoscendo così che la transazione può avere ad oggetto anche una controversia non ancora insorta.
Il contratto si poggia sulle reciproche concessioni, cioè entrambe le parti rinunciano, in tutto o in parte, alle rispettive pretese o modificano le proprie posizioni giuridiche, effettuando sacrifici reciproci al fine di comporre o prevenire una lite. Questo pertanto è l’oggetto del contratto.
La causa del contratto è la composizione della lite.
La forma
Il contratto di transazione deve essere scritto oppure può essere anche orale? L’articolo 1967 c.c. stabilisce che questo contratto deve essere provato per iscritto (forma scritta ad probationem). Ciò significa che la forma scritta è richiesta ai fini della prova del contratto e non della sua validità. Pertanto, in linea di principio, la transazione può essere conclusa anche oralmente, ma, in mancanza di un documento scritto, non sarà possibile provarne l’esistenza con la prova testimoniale o per presunzioni, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge. Ove però il contratto abbia ad oggetto diritti per i quali è necessaria la forma scritta ab substantiam, ex art. 1350 c.c., anche il contratto di transazione per essere valido deve rivestire la forma scritta (si pensi al trasferimento di beni immobili, locazione ultranovennale ecc).
In linea generale si consiglia di redarre un accordo scritto.

