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Articolo 53 del Codice Civile

L’articolo 53 del Codice Civile è rubricato “Godimento dei beni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 53 del Codice Civile italiano: 

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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