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Articolo 273 del Codice Civile

L’articolo 273 del Codice Civile è rubricato “Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 273 del Codice Civile italiano: 

L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.

Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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