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Articolo 1567 del Codice Civile

L’ art. 1567 del Codice Civile è rubricato “Esclusiva a favore del somministrante“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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