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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 216 del Codice di procedura civile

Articolo 216 del Codice di procedura civile

L’articolo 216 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Istanza di verificazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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