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Articolo 1153 del Codice Civile

L’ art. 1153 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’acquisto del possesso“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente.

Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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