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Articolo 120 del Codice Civile

L’articolo 120 del Codice Civile è rubricato “Incapacità di intendere o di volere”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 120 del Codice Civile italiano: 

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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