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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2594 del Codice Civile

Articolo 2594 del Codice Civile

L’ art. 2594 del Codice Civile è rubricato “Norme applicabili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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