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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 291 del Codice di procedura civile

Articolo 291 del Codice di procedura civile

L’articolo 291 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Contumacia del convenuto”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171, ultimo comma.

Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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