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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 502 del Codice di procedura civile

Articolo 502 del Codice di procedura civile

L’articolo 502 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.



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