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Articolo 903 del Codice Civile

L’ art. 903 del Codice Civile è rubricato “Luci nel muro proprio o nel muro comune”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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