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17 Ottobre 2026
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Articolo 1909 del Codice Civile

L’ art. 1909 del Codice Civile è rubricato “Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose“.

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.


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