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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 6 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 6 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 6 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Ufficio competente”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma.

2. La competenza per l’applicazione dell’imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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