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Articolo 722 del Codice Civile

L’ art. 722 del Codice Civile è rubricato “ Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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