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Articolo 656 del Codice Civile

L’ art. 656 del Codice Civile è rubricato “ Legato di cosa del legatario ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 656 del Codice Civile italiano:

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione.

Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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